Art. 390 c.o.m.Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita', le invenzioni possono essere requisite in proprieta', a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo. Il provvedimento di requisizione e' emanato dal Ministro interessato. Quando e' presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione e' utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, puo' essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, puo' vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art390 · fonte su Normattiva