Art. 409 c.o.m.Rilascio della ricevuta

L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:

  • a)autorita' che ha ordinato la requisizione;
  • b)descrizione sommaria del bene requisito;
  • c)data e firma. La ricevuta indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene requisito. Se cio' non e' possibile, e' emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art409 · fonte su Normattiva