Art. 417 c.o.m. — Casi di eccezionale urgenza
Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali puo' essere ordinata anche dall'ufficiale di grado piu' elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva