Art. 469 c.o.m. — Elevazione dell'indennita' di requisizione
L'indennita' di requisizione e' elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non e' prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva