Art. 471 c.o.m. — Sanzioni penali
Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
- a)da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore;
- b)da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;
- c)da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena e' diminuita di un terzo. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato piu' grave.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva