Art. 473 c.o.m.Presupposti e oggetto - Norme applicabili

Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, puo' essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato. La requisizione puo' avere per oggetto la proprieta' della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo. La requisizione puo' essere fatta in proprieta' quando per la durata, per lo scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica. La requisizione puo' avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art473 · fonte su Normattiva