Art. 477 c.o.m. — Uffici di requisizione presso i Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti
Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva