Art. 495 c.o.m. — Capitano marittimo con funzioni di comandante militare
Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante e' ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione e' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non e' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva