Art. 498 c.o.m. — Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato
Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unita' requisite, e' dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva