Art. 56 c.o.m. — Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza
Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:
- a)da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianita' nel ruolo;
- b)da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
- c)da due fra gli esperti di cui al comma 1. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1; I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva