Art. 595 c.o.m. — Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche
Il Ministero della difesa e' autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le indennita', i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all'articolo 1809, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva