Art. 595 c.o.m.Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

Il Ministero della difesa e' autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le indennita', i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all'articolo 1809, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art595 · fonte su Normattiva