Art. 616 c.o.m.Fondo per l'efficienza dello strumento militare

Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art616 · fonte su Normattiva