Art. 770 c.o.m. — Dimissioni dai corsi
Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva