Art. 794 c.o.m.Cancellazione dai ruoli

La cancellazione dai ruoli si ha esclusivamente nei casi determinati dal presente codice. La cancellazione dai ruoli e' causa di perdita del grado come previsto dall'articolo 861.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art794 · fonte su Normattiva