Art. 870 c.o.m. — Reintegrazione a domanda
La reintegrazione nel grado e' disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato:
- a)l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno;
- b)l'irreperibilita' accertata;
- c)la perdita della cittadinanza;
- d)l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva