Art. 883 c.o.m.Servizio permanente a disposizione

La posizione di "a disposizione" e' quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione puo' essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art883 · fonte su Normattiva