Art. 883 c.o.m. — Servizio permanente a disposizione
La posizione di "a disposizione" e' quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione puo' essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva