Art. 886 c.o.m.Ausiliaria

La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art886 · fonte su Normattiva