Art. 910 c.o.m.Servizio all'estero del coniuge

Il militare, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa se l'amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione. L'aspettativa, concessa sulla base del comma 1, puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Se l'aspettativa si protrae oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall'aspettativa occupa - se non vi sono vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art910 · fonte su Normattiva