Art. 947 c.o.m.Collocamento in congedo

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art947 · fonte su Normattiva