Art. 98 c.o.m.Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile

La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile e' conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti. A ogni nave della Marina militare, escluse le unita' ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando e' presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennita'; lo stendardo, in combattimento, e' posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art98 · fonte su Normattiva