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Codice dell’ordinamento militare
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› sezione I — DISPOSIZIONI GENERALI
sezione I — DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 679 — Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori
Art. 680 — Limiti di età
Art. 681 — Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori