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sezione IV — CORSI DI PARTICOLARE LIVELLO TECNICO
Art. 971 — Ufficiali
Art. 972 — Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Art. 973 — Personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 974 — Sergenti e volontari in servizio permanente