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Codice dell’ordinamento militare
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sezione I — DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 982 — Obblighi
Art. 983 — Militare permanentemente inabile al servizio
Art. 984 — Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali
Art. 984-bis — Attività di consulenza gratuita
Art. 985 — Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari