Ratio
Legis
Codici
Costituzione
Leggi
Giurisprudenza
Ultimi aggiornamenti
60
Indietro
Home
›
Codici
›
Codice dell’ordinamento militare
› Codice dell’ordinamento militare
› libro quarto — PERSONALE MILITARE
› titolo VII — AVANZAMENTO
› capo XII — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO
› sezione II — UFFICIALI IN AUSILIARIA
sezione II — UFFICIALI IN AUSILIARIA
Art. 1251 — Grado massimo
Art. 1252 — Requisiti per l'avanzamento
Art. 1253 — Promozioni