sezione II — PRIMO LUOGOTENENTE E QUALIFICA SPECIALE
- Art. 1323 — Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanità militare
- Art. 1323-bis
- Art. 1324 — Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri
- Art. 1325 — Cause impeditive
- Art. 1325-bis — Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri
- Art. 1325-ter — Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri
- Art. 1325-quater — Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri