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› titolo IV — VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI
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capo II — FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE E L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI MILITARI
Art. 314 — Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari