sezione IV — PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO
- Art. 1905 — Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
- Art. 1906 — Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace
- Art. 1907 — (Personale esposto a particolari fattori di rischio) 1. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento