Art. 120-ter c.c.i.i.Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari

Lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza puo' prevedere la formazione di una classe di soci o di piu' classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi. La formazione delle classi previste dal comma 1 e' obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. I soci, inseriti in una o piu' classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.

Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art120ter · fonte su Normattiva