Art. 121 c.c.i.i. — Presupposti della liquidazione giudiziale
Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva