Art. 122 c.c.i.i. — Poteri del tribunale concorsuale
Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:
- a)provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;
- b)puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
- c)decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva