Art. 135 c.c.i.i. — Sostituzione del curatore
(( Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)).
Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva