Art. 148 c.c.i.i.Corrispondenza diretta al debitore

Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art148 · fonte su Normattiva