Art. 148 c.c.i.i. — Corrispondenza diretta al debitore
Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva