Art. 150 c.c.i.i. — Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva