Art. 178 c.c.i.i.

Vendita con riserva di proprieta' Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art178 · fonte su Normattiva