Art. 181 c.c.i.i.Contratto di borsa a termine

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e' versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio e' sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o e' ammessa al passivo nel caso contrario.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art181 · fonte su Normattiva