Art. 221 c.c.i.i. — Ordine di distribuzione delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
- a)per il pagamento dei crediti prededucibili;
- b)per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- c)per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
- d)per il pagamento dei crediti postergati.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva