Art. 265 c.c.i.i.

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa' La proposta di concordato per la societa' sottoposta a liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

  • a)nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
  • b)nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art265 · fonte su Normattiva