Art. 305 c.c.i.i.Commissario liquidatore

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art305 · fonte su Normattiva