Art. 315 c.c.i.i.Risoluzione e annullamento del concordato

Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 251. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art315 · fonte su Normattiva