Art. 371 c.c.i.i.Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza». Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art371 · fonte su Normattiva