Art. 371 c.c.i.i. — Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza». Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva