Art. 382 c.c.i.i. — Cause di scioglimento delle societa' di persone
All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.". All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale e' stata aperta o al quale e' stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.". All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."
Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva