Art. 93-bis c.c.i.i. — Reclami
I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva