capo I — (Composizione negoziata della crisi )
- Art. 12 — Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
- Art. 13 — Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto
- Art. 14 — (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)
- Art. 15 — (Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)
- Art. 16 — Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti
- Art. 17 — Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
- Art. 18 — Misure protettive
- Art. 19 — Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
- Art. 20 — (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)
- Art. 21 — Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative
- Art. 22 — Autorizzazioni del tribunale
- Art. 23 — Conclusione delle trattative
- Art. 24 — Conservazione degli effetti
- Art. 25 — (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)
- Art. 25-bis — Misure premiali
- Art. 25-ter — Compenso dell'esperto
- Art. 25-quater — Imprese sotto soglia
- Art. 25-quinquies — Limiti di accesso alla composizione negoziata