Art. 34Numero massimo delle persone trasportabili sulle unita' da diporto

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:

  • a)per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
  • b)per le unita' non munite di marcatura CE:
  • 1)se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
  • 2)se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

Testo vigente dal 31 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art34 · fonte su Normattiva