Art. 45 — Obblighi del locatore
Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 31 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva