Art. 49-undeciesRicovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorita' competente, e' regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformita' con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Testo vigente dal 13 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art49undecies · fonte su Normattiva