Art. 1131 c.nav.Uso di falso contrassegno d'individuazione

[1]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione e' punito con la reclusione fino a un anno.

[2]La pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1131 · fonte su Normattiva