Art. 1226 c.nav.Imbarco di passeggeri infermi

[1]Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a mille.

[2]Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1226 · fonte su Normattiva