Art. 1237 c.nav.Reati in corso di navigazione

[1]Quando e' stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all'autorita' marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all'autorita' aeronautica locale del Regno; ovvero, all'estero, all'autorita' consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.

[2]Dell'eseguita consegna le dette autorita' redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le autorita' medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.

[3]Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno e' tenuto a consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d'accordo con l'autorita' consolare.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1237 · fonte su Normattiva