Art. 124 c.nav.Rilascio dei documenti di abilitazione

[1]Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo.

[2]Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art124 · fonte su Normattiva