Art. 124 c.nav. — Rilascio dei documenti di abilitazione
[1]Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo.
[2]Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva